Decreto Legge del 2008 numero 185 art. 32-ter


ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VERSAMENTO “F24 ENTI PUBBLICI” AD ALTRE TIPOLOGIE DI TRIBUTI, NONCHÉ AI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI E AI PREMI ASSICURATIVI

1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello “F24 enti pubblici”, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello “F24 enti pubblici” per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.
1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall’ articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
(Comma inserito dall'art. 7, comma 2, lett. bb), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, a partire dal 1° luglio 2011)
2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;
b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.3. Ai versamenti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.
(Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, lett. bb), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2)

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