Decreto Legge del 2006 numero 223 art. 39-bis


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI ELETTORALI
1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere»;
b) al comma 4, le parole: «lire mille» sono sostituite dalle seguenti: «un euro» e le parole: «lire 5 miliardi annue» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;
d) al comma 6, le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: «fondi medesimi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,».
3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale» sono soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)

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