Decreto Legge del 2006 numero 223 art. 10


abrogato MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

[1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura].
(Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, abrogato dalla lettera a) del comma 1-bis dell'art. 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. L'abrogazione decorre dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 141/2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4 del suddetto D.Lgs. n. 218/2010)

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