Decreto Legge del 2006 numero 223 art. 11


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOPPRESSIONE DI COMMISSIONI
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione (36).
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)

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