Decreto Legge del 2006 numero 223 art. 18


INTEGRAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE, DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.

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