Decreto Legge del 2006 numero 223 art. 34


CRITERI PER I TRATTAMENTI ACCESSORI MASSIMI E PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)

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