La decadenza si può verificare, relativamente al diritto di accettare l'eredità, in esito al decorso del termine previsto dal Giudice ex art.
481 cod.civ., ovvero a quello di quaranta giorni a far tempo dal compimento dell'inventario posti a disposizione del chiamato che non si trova nel possesso dei beni ereditari per compiere l'atto di accettazione (art.
487, III comma cod.civ. )
nota1.
Ai sensi dell'art.
481 cod.civ. chiunque vi abbia interesse (es.: uno dei chiamati in subordine, il quale volesse pervenire ad una definizione dell'assetto economico conseguente alla successione, a fronte dell'atteggiamento inerte del soggetto immediatamente delato) può chiedere che l'autorità giudiziaria (c.d.
actio interrogatoria) fissi un termine (non prorogabile: cfr. Cass. Civ., Sez. II,
4849/12), entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità.
In difetto di accettazione entro tale termine, avente durata variabile in dipendenza del provvedimento del Giudice, il chiamato perde il diritto di accettare nota2. Lo strumento non può essere utilizzato quando il chiamato è già nel possesso dei beni ereditari (
Cass. Civ. Sez. II, ord. 15587/2023). Rimane da domandarsi se, una volta che sia intervenuta la decadenza per effetto del decorso del termine assegnato al chiamato per testamento, costui possa venire nuovamente in gioco quale chiamato per legge. Parrebbe che al quesito si debba dare risposta negativa (Cass. Civ., Sez. VI-II,
22195/2014).
Legittimato attivamente a richiedere la fissazione del termine è chiunque vi abbia interesse. Si reputa pertanto, in base al principio processuale dell'interesse ad agire, che l'istanza possa essere proposta non soltanto dai chiamati in subordine, bensì anche dai legatari, dai creditori ereditari, dai creditori del chiamato, dai beneficiari di un modo, dall'esecutore testamentario o dal curatore dell'eredità giacente
nota3 .
Quanto alla
legittimazione passiva, non pare che sia da escludersi la fissazione del termine neanche nei confronti degli incapaci, la cui situazione può al più indurre l'autorità giudiziaria alla indicazione di un termine idoneo a consentire a questi soggetti, o meglio a chi li rappresenta, di munirsi delle autorizzazioni necessarie
nota4 .
Note
nota1
In quest'ultimo caso si prevede che, nel caso di chiamato non in possesso dei beni che abbia già effettuato l'inventario, l'omissione della dichiarazione di accettare nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario determina la perdita del diritto di accettare l'eredità, ben prima, quindi, della scadenza del termine di prescrizione.Tuttavia, soltanto il definitivo compimento dell'inventario crea nel chiamato l'onere di pronunciarsi nei termini previsti; pertanto, nel diverso caso in cui l'inventario sia stato iniziato, ma non ancora portato a termine, resterà fermo il diritto di accettare nel termine di prescrizione: cfr. Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.195.
top1nota2
Cfr. Prestipino, Delle successioni in generale (Artt. 456-535), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.241.
top2nota3
Si esclude perciò il potere del giudice di fissare d'ufficio il termine: Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.257 e Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.171.
top3nota4
Così Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.144.
top4Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni , Milano, II, 1983
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981