Corte dei Conti, sez. riun. del 1989 numero 635 (28/11/1989)


La normativa di cui al r.d. 5 settembre 1909 n. 776, non costituisce deroga al principio della solidarietà poiché vi si afferma il principio che ogni versamento da parte dei corresponsabili, proprio per il vincolo di solidarietà tra tutti i coobbligati va a scomputo dell'intero addebito; ne consegue che sino a quando l'ordinamento contabile imporrà di riconoscere alla responsabilità amministrativa natura patrimoniale e non già di sanzione, il rispetto delle reciproche posizioni dei coobbligati non potrà mai determinare il pregiudizio delle ragioni del creditore-Erario.
La norma di cui all'art. 83 l. cont. gen. St., è pienamente compatibile con il principio generale della solidarietà perché l'uso del cosiddetto potere riduttivo nel processo contabile - a cui è estraneo il principio del ristoro integrale del danno - si pone come criterio di diminuzione dell'entità della condanna; e, pertanto, sul piano della solidarietà il potere riduttivo esplica solo influenza in ordine alla individuazione del limite in cui il coobbligato può essere escusso.
La solidarietà passiva costituisce un principio generale e la non applicabilità di tale istituto, in quanto eccezione alla regola, deve essere prevista da esplicite norme; e, pertanto, nell'ambito della responsabilità amministrativa, deve escludersi la vigenza del principio della parziarietà della relativa obbligazione risarcitoria.

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