E' possibile che tutti gli elementi che definiscono il contenuto del contratto risultino da un documento nel quale sia inserita una clausola "all'ordine" ovvero altra clausola dall'analogo contenuto, volta cioè a consentire la circolazione del contratto come se si trattasse di un titolo all'ordine. La differenza consiste evidentemente nel fatto che, mentre il titolo di credito vale a consentire il trasferimento semplicemente della situazione giuridica attiva, nel caso che qui ci occupa viene trasferita l'intera posizione contrattuale, tanto dal lato attivo quanto dal lato passivo
nota1 .
La clausola in esame possiede un'efficacia superiore a quella del mero consenso preventivo alla cessione del contratto. In quest'ultima ipotesi l'effetto della cessione segue infatti alla notifica al ceduto dell'intervenuto accordo tra cedente e cessionario, ciò che non è necessario ogniqualvolta al contratto fosse stata apposta la clausola in esame
. E' a questo proposito sufficiente la semplice girata del documento allo scopo di determinare il subingresso del nuovo contraente con pieno effetto anche per il contraente ceduto. Essa produce
ex se la sostituzione del giratario nella posizione del girante (II° comma art.
1407 cod.civ.) indipendentemente dalla notifica o dall'accettazione del contraente ceduto
nota2 .
Note
nota1
Cfr. Anelli, La cessione del contratto, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1197.
top1nota2
Così Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.725 .
top2 Bibliografia
- ANELLI, La cessione del contratto, Torino, I contratti in generale di Gabrielli, 1999