Consiglio Nazionale del Notariato del 2008 art. 55


SEZIONE II Delle vidimazioni
1. La vidimazione dei libri e delle scritture contabili deve essere eseguita con tempestività, contestualmente alla presentazione, ove possibile, e in ogni caso con sollecita messa a disposizione per il loro ritiro.
2. Nella esecuzione di vidimazioni non iniziali il notaio deve controllare che i libri siano bollati e numerati ai sensi di legge al nome del soggetto che li ha posti in uso e che le registrazioni e le scritturazioni siano continue e senza spazi in bianco.

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