Ai sensi dell'art.
2881 cod. civ., salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all' ipoteca e l' iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.
Ciò significa che, stante la natura costitutiva dell'iscrizione ipotecaria, non risulta possibile, una volta che si sia proceduto alla cancellazione della stessa, quand'anche per errore, mantenere in qualsiasi modo il grado ipotecario
ex ante. La conseguenza dell'erronea cancellazione, per qualunque ragione intervenuta (pure se si trattasse di un errore dell'ufficio: cfr.
Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 33740 del 16 novembre 2022), sarà comunque la perdita della garanzia da parte del creditore ipotecario. A costui non resterà altro se non procedere ad una nuova iscrizione, la quale tuttavia assumerà nuovo grado.