Comunione di fossi, siepi e alberi divisori




Analogamente a quanto si può constatare in tema di muro divisorio, si presumono comuni anche i fossi e le siepi nonchè gli alberi divisori tra fondi con i limiti ed alle condizioni previste negli artt. 897 , 898 e 899 cod. civ.nota1.

Note

nota1

Circa i fossi è il caso di riferire di una peculiarità: non risulta infatti possibile per essi un acquisto coattivo della proprietà in comune. La comunione ha, relativamente ai medesimi, sempre e solo carattere volontario. V. Albano, La proprietà fondiaria. Le limitazioni legali della proprietà, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.598.
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