Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 39


COMPENSO DEL CURATORE

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
(Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006)
La liquidazione del compenso è fatto dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. E' in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.
Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.
(Comma inserito dall'art. 37, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006, e, successivamente, così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. 0a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
(Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lett. c), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006)

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