Cass. civile, sez. II del 1976 numero 2541 (07/07/1976)


Il curatore dell'eredità giacente il quale intenda ricorrere ex art. 111 Cost. contro la liquidazione del compenso effettuata dal pretore per l'attività da lui svolta, deve chiedere la nomina di un curatore speciale all'eredità giacente, ai sensi degli artt 78, 79 e 80 Cod. proc. civ. per l'instaurazione di un valido contraddittorio: deve perciò ritenersi inesistente la notificazione del ricorso per cassazione da lui eseguita nei propri confronti quale rappresentante dell'eredità, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

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