Presupposti della collazione. L'esercizio dell'azione di riduzione non vale a costituire una comunione ereditaria. Donazioni dissimulate e relativa prova. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 41132 del 21 dicembre 2021)

La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un "relictum" da dividere, sicché non vi è luogo a divisione e, quindi, a collazione che non potrebbe essere invocata neppure per effetto dell'eventuale azione di riduzione che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l'integrazione della quota di riserva spettantegli e non già la costituzione di una comunione tra coeredi. Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod.civ., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 cod.civ.. E' invece terzo se agisce in riduzione per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'obbligazione collatizia presuppone necessariamente l'esistenza di una comunione ereditaria incidentale, in difetto della quale non sorge. Questa conclusione non è invero revocabile in dubbio. Il vero nodo problematico è tuttavia costituito dalla eventualità in cui risulti praticabile l'azione di riduzione avverso le liberalità donative effettuate in vita dal de cuius. Sarebbe in tal caso possibile ripristinare ex post, previo esperimento dell'azione di riduzione (e, qualora fosse necessario, previo esperimento dell'azione di simulazione per far dichiarare la reale natura liberale di atti di alienazione apparentemente onerosi) un asse ereditario in riferimento al quale far scattare l'obbligazione collatizia? In senso potenzialmente favorevole cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, 509/2021; Cass. Civ. Sez. II, 3935/75. Si distacca da questo orientamento la pronunzia qui in commento, in base alla quale, neppure in tali ipotesi potrebbe scattare la collazione, dal momento che essa è meramente funzionale a far recuperare la porzione legittima all'avente diritto, senza che abbia a costituirsi alcuna comunione incidentale tra coeredi.

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