Cass. civile, sez. II del 1970 numero 543 (05/03/1970)


La successione legittima può coesistere con la successione testamentaria limitatamente a quella parte dell'asse ereditario di cui non sia stato disposto con testamento.L'azione di divisione e l'azione di reintegrazione di quota legittima presentano una netta differenza sostanziale, perchè l'esercizio della prima ha come condizione imprescindibile l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all'eredità, comuione la quale non sussiste, invece, quando il de cuius abbia esaurito il suo patrimonio a favore di alcuni di costoro con esclusione degli altri, mediante atti di donazione e con disposizioni testamentarie. Epperò, il legittimario, che sostenga di essere stato leso nei suoi diritti, deve, in tal caso, domandare, anzitutto la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni e, nell'eventualità che l'istanza sia accolta, può essere presa in esame la domanda di divisione c'egli abbia anche proposto; domanda che pur non essendo incompatibile con la prima, costituisce, tuttavia, un posterius rispetto a questa, dato che soltanto nella menzionata eventualità, viene a stabilirsi una comunione tra il legittimario ed i beneficiari delle predette attribuzioni patrimoniali, relativamente a quei beni che, oggetto di tali attribuzioni, sono in tal modo ricondotti nel patrimonio ereditario.La comulabilità dell'azione di riduzione con la divisione sotto il profilo del ristabilimento di una communio incidens tra i legittimari a seguito dell'accertata lesione della riserva non può essere intesa se non al limitato fine della reintegrazione della quota del lettimario, leso, mediante distacco parziale dei beni assegnati per testamento o a titolo gratuito, in eccedenza alla quota di cui il de cuius poteva disporre.La valutazione dei beni, agli effetti della riduzione delle donazioni lesive di legittima, si fa con riferimento alla data di apertura della successione.

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