Codice Penale art. 393


Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
Chiunque, al fine indicato dall'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena pena della reclusione è aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

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