L'autotutela in diritto privato: ipotesi eccezionalmente consentite



Il termine autotutela viene ricondotto alla possibilità, ordinariamente consentita ai soggetti dotati di pubbliche potestà, di esperire autonomamente, senza la necessità di rivolgersi ad un organo avente caratteristiche di terzietà quale l'Autorità giudiziaria, rimedi e mezzi atti a proteggere la propria sfera giuridica nota1.

La regola generale in materia, è che ai soggetti dell'ordinamento non è assolutamente consentito farsi giustizia da sè. E' evidente che, in caso contrario, si diffonderebbe il disordine assoluto.

Se taluno ritiene di essere stato leso dalla condotta altrui deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria al fine di ricevere protezione.

La condotta di chi si fa ragione da sè, può addirittura assumere i connotati dell'illecito penale: si vedano le norme che puniscono l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose ovvero sulle persone (artt. 392 , 393 cod.pen.) nota2.

Vi sono tuttavia alcune ipotesi in cui, tenuto conto di determinate condizioni, risulta eccezionalmente consentito ad un soggetto agire immediatamente proteggendo la propria sfera giuridica minacciata o lesa dal comportamento altrui: si tratta comunque di ipotesi tassativamente previste dalla legge, dunque insuscettibili di interpretazione analogica.

Si possono a tal proposito distinguere casi di autotutela "unilaterale" da casi di autotutela convenzionalmente pattuita nota3: in questo ultimo caso, nell'ambito di un precedente accordo, le parti convengono di istituire meccanismi predeterminati di protezione di determinate posizioni soggettive, strumenti cioè idonei ad essere attivati senza che si palesi indispensabile il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Note

nota1

Cfr. Villata, L'atto amministrativo, in Diritto amministrativo, a cura di Mazzarolli, Pericu, Romano, Roversi Monaco, Scoca, Bologna, 1998, pp.1442 e 1447; Ghetti, Autotutela della pubblica amministrazione, in Dig. disc. pubbl., II, 1987; Coraggio, Autotutela (dir. amm.), in Enc. giur. Treccani, IV, 1988.
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nota2

Tale evenienza a prescindere dal fatto che la pretesa di chi agisca sia più o meno fondata. Si veda, tra gli altri, Bigliazzi Geri, Autotutela (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, 1988, p.1.
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nota3

Occorre sottolineare come in dottrina non ci sia una visione univoca circa i casi rientranti tra le ipotesi di autotutela. Secondo p.es. Bianca, Autotutela, in Enc. dir., 2000, p.132, non ne farebbero parte la confessione stragiudiziale, l'arbitrato, nè tanto meno lo stato di necessità. Al contrario, per lo più queste ipotesi sono comunemente reputate applicazioni delle possibilità di tutelare autonomamente il proprio diritto. Analogo parere è espresso da Betti, Autotutela, in Enc. dir., 1959, pp. 530 e 532.
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Bibliografia

  • BETTI, voce Autotutela (dir. civ.), Enc.Dir.
  • BIGLIAZZI GERI, voce Autotutela, Enc.giur.Treccani
  • CORAGGIO, Autotutela, Roma, Enc.giur.Treccani, IV, 1988
  • GHETTI, Autotutela della pubblica amministrazione, Torino, Dig.disc.pubbl., II, 1987
  • VILLATA, L'atto amministrativo, Bologna, in Diritto amministrativo, 1998

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