Codice Penale art. 186


RIPARAZIONE DEL DANNO MEDIANTE PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
1. Oltre quanto è previsto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

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