Codice Civile art. 944


AVULSIONE
1. Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l' opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all' altro proprietario un' indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall' avulsione.

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