Codice Civile art. 870


COMPARTI
1. Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili, con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l' attuazione del piano Possono anche riunirsi in consorzio per l' esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi all' espropriazione a norma delle leggi in materia.

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