Codice Civile art. 856


COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
1. Nelle materie indicate dagli articoli 850 e segg. è salva la competenza dell' autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L' autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinament, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
2. Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.

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