Codice Civile art. 850


CONSORZI A SCOPO DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA
1. Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell' autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
2. Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.

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