Trasformazione della fondazione (art.28 cod. civ.)



Con il termine trasformazione adoperato dall'art.28 cod.civ.si intende, in tema di fondazione, la destinazione del patrimonio dell'ente ad altro scopo, con le conseguenti modificazioni statutarie (quanto alla denominazione, agli scopi), senza che si abbia mutamento della soggettività del medesimo nota1. L'analogia con il fenomeno egualmente denominato in tema di società (peraltro attualmente ammissibile anche in riferimento alla possibilità che un ente non lucrativo dia luogo ad una società di capitali: cfr. il VI comma dell'art.2500 octies cod. civ. ) si ferma qui.

L'art. 28 cod.civ. prevede le ipotesi in cui è possibile adottare il provvedimento di trasformazione:
  1. esaurimento o impossibilità di raggiungere lo scopo o sopravvenuta scarsa utilità di esso;
  2. insufficienza del patrimonio. Il criterio al quale l'autorità governativa deve ispirarsi nel disporre la trasformazione consiste nel rendere minimo l'allontanamento dalla volontà del fondatore quanto agli scopi da perseguire.

La trasformazione non è inoltre ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni degli artt.. 26 e 28 cod.civ. circa la trasformazione e il coordinamento (o l'unificazione dell'amministrazione) con altre fondazioni non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate nota2.

Note

nota1

La dottrina sul punto è pienamente concorde. Si confrontino, tra gli altri, Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.113; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.157; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.312.
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nota2

Le fondazioni di famiglia, ammesse dall'ordinamento, ma viste in modo sfavorevole, da come si può evincere dall'art. 28 cod.civ., devono necessariamente essere costituite per perseguire uno scopo di pubblica utilità. La conservazione di un patrimonio all'interno di una famiglia non deve essere lo scopo della fondazione, ma il mezzo per realizzare una diversa finalità socialmente utile. Si vedano p.es. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.645; Gazzoni, op.cit., p.154; De Giorgi, Fondazioni di famiglia, in Riv. dir. civ., II, 1973, p.301; Bigliazzi Geri- Breccia-Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.197.
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Bibliografia

  • DE GIORGI, Fondazioni di famiglia, Riv.dir.civ., II, 1973

Prassi collegate

  • Risoluzione n. 63/E, Trasformazione di una associazione riconosciuta in fondazione. Imposta di Registro e IRES

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