Codice Civile art. 2557


DIVIETO DI CONCORRENZA
1. Chi aliena l' azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall' iniziare una nuova impresa che per l' oggetto, l' ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell' azienda ceduta.
2. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell' alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
3. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.
4. Nel caso di usufrutto o di affitto dell' azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell' usufrutto o dell' affitto.
5. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

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