Il potere di gestione dell'assemblea dei soci ed il potere esecutivo degli amministratori (società per azioni)



Ai sensi dell'art. 2364, I comma, n.5, cod.civ. all'assemblea dei soci è riconosciuto un limitato potere gestionale esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

Al riguardo le ipotesi sono varie. Innanzitutto viene in considerazione l'art. 2393 cod.civ. che, nel disciplinare l'azione sociale di responsabilità, al suo V comma prevede che la società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno un quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la diversa misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 bis, I e II comma cod.civ..

In secondo luogo si può fare riferimento agli artt. 152 , 161 e 187 della legge fallimentare, che disciplinano le domande di amministrazione controllata, di concordato preventivo e di concordato fallimentare.

Si pensi poi all'art. 2433 cod.civ. , che riserva all'assemblea dei soci la deliberazione sulla distribuzione degli utili; oppure gli artt. 2446 e 2447 cod.civ. in materia di riduzione del capitale sociale.

Vi sono infine le ipotesi in cui non lo statuto, bensì la legge, impone la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci al compimento di taluni atti da parte degli amministratori.

Per quanto riguarda il codice civile, è sufficiente richiamare l'art. 2343 bis cod.civ. , il cui I comma subordina all'autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.
Parimenti l'autorizzazione dell'assemblea è richiesta dall'art. 2357 cod.civ. (come novellato per effetto del D.Lgs. 4 agosto 2008, n.142 nonchè dal susseguente D.Lgs. 224 del 2010), per l'acquisto, da parte della società, di azioni proprie (interamente liberate) e comunque nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio sociale, regolarmente approvato (tenuto altresì conto della riserva sovrapprezzo azioni: cfr. Cass. Civ., Sez.I, 1361/11). Il limite del quinto del capitale sociale (computato sul valore nominale) per procedere all'acquisto vale soltanto per le società che facciano ricorso al capitale di rischio, dovendosi a tal fine tener conto anche delle azioni possedute da società controllate.

Analoga disposizione è prevista dall'art. 2359-bis bis cod.civ. , per l'acquisto di azioni o quote della società controllante da parte della società controllata. È infine richiesta l'autorizzazione dell'assemblea dei soci per l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime (art. 2361 cod.civ.).

Esistono poi ulteriori disposizioni, estranee al codice, che impongono un preventivo assenso da parte dei soci riuniti in assemblea. È il caso degli artt. 104 e 121 del TUF, che disciplinano rispettivamente l'acquisizione del controllo di una società quotata e le operazioni che determinano il superamento del 2% nelle partecipazioni reciproche di società quotate.

È da sottolineare che in tali ultime ipotesi, ossia quelle nelle quali è richiesta ex lege la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, il potere di gestione è soltanto limitato e non escluso in capo agli amministratori: essi infatti, mantengono sia l'iniziativa dell'operazione, dovendo convocare l'assemblea dei soci per esporre ad essa i termini della questione, sia la gestione di tutta la fase esecutiva.

Prassi collegate

  • Quesito n. 165-2015/I, Divieto di fornire garanzie per acquisto proprie azioni e acquisto di azioni di società controllante della finanziatrice
  • Studio n. 62-2010/I, Il recepimento in Italia della direttiva sui diritti degli azionisti e le modificazioni statutarie conseguenti

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