Codice Civile art. 1452


EFFETTI DELLA RESCISSIONE RISPETTO AI TERZI
1. La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1452"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti