Codice Civile art. 1171


TITOLO IX Della denunzia di nuova opera e di danno temuto (DENUNZIA DI NUOVA OPERA)
1. Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull' altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l' oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all' autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
2. L' autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell' opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell' opera, qualora le opposizioni del suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell' opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.

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