L' art.
1171 cod.civ. prevede un'azione a favore del proprietario, del titolare di altro diritto reale di godimento o del possessore che hanno ragione di temere un danno
nota1 al proprio bene in relazione ad una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo.
Legittimato attivamente in ordine alla proposizione della
denunzia di nuova opera (operis novi nuntiatio) è dunque il titolare di qualsiasi diritto reale di godimento o il semplice possessore che abbia motivo di temere che da una nuova opera
nota2 (per esempio scavi profondi in corso di esecuzione), che non deve essere terminata e deve essere stata iniziata da meno di un anno (Cass. Civ. Sez. II,
4649/91 ) stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso
nota3 (art.
1171 cod.civ.).
Legittimato passivamente è l'esecutore ed il proprietario dell'opera, anche qualora rivesta la qualità di Pubblica Amministrazione (Cass. Civ. Sez. Unite,
5474/95 ).
In attesa del giudizio definitivo, relativo alla funzione di cognizione ordinaria, la sospensione dell'opera e anche la sua eventuale prosecuzione possono essere disposte provvisoriamente dal giudice, dopo sommaria cognizione del fatto, in sede cioè di provvedimenti cautelari.In entrambe i casi l'A.G. assumerà comunque le cautele del caso: quando venga ordinata la sospensione, allo scopo di garantire l'eventuale risarcimento del danno cagionato da una sospensione rivelatasi ex post ingiustificata, in esito al giudizio di cognizione
, manifestandosi ingiustificate le ragioni dell'attore della denuncia; quando venga consentita la prosecuzione dell'opera, per assicurare, nel caso opposto, la demolizione o riduzione dell'opera ed il risarcimento del danno sofferto dal denunciante
nota4 .
Note
nota1
Come sottolinea il Masi, il danno temuto deve corrispondere ad una modificazione dello stato dei luoghi che sia rilevante quantitativamente o qualitativamente e che abbia "un certo carattere di permanenza" (Cfr. Masi,
Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.515).
top1nota2
Il concetto di nuova opera deve essere inteso in senso lato, comprendendo non solo le cose congiunte al suolo come costruzioni e scavi, ma anche la recisione o la piantagione di alberi. Si vedano, tra gli altri, Dini,
La denunzia di nuova opera, Milano, 1985; Borselli,
Denuncia di nuova opera e di danno temuto (diritto civile ), in N. Dig. It., III, 466.
top2nota3
Il Bianca, sottolineando come già questo avvenga relativamente all'azione di reintegrazione, avanza l'ipotesi che debba essere considerato legittimato attivo anche il detentore qualificato. In senso contrario sono orientate sia la dottrina prevalente sia la giurisprudenza. Si reputa infatti che la formulazione attuale della norma escluda una siffatta estensione della legittimazione attiva nel modo più assoluto. Cfr. Bianca,
Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p. 874; Sacco, in Commentario al codice civile, diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.637; Cabella Pisu,
Denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Dig. disc. priv., Sezione civile, V, 1989; Franchi,
Denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Enc. giur. Treccani. In giurisprudenza si veda Cass. Civ. Sez. II,
848/83top3nota4
L'azione deve comunque essere intrapresa entro un anno dall'inizio della modificazione dei luoghi. Se successivamente sia stata iniziata un'ulteriore opera che, rispetto alla prima, possa essere considerata autonoma e distinta, il termine annuale di decadenza decorrerà dall'inizio di quest'ultima. V. Franchi,
Le denunce di nuova opera e di danno temuto, Padova, 1968.
top4Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- CABELLA-PISU, Denuncia di nuova opera e di danno temuto, Dig. disc. priv., Sezione civile, V, 1989
- DINI, La denunzia di nuova opera, Milano, 1985
- FRANCHI, Denuncia di nuova opera e di danno temuto, Enc. giur. Treccani, X, 1988
- MASI, Denunzia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982