Codice Civile art. 1121


INNOVAZIONI GRAVOSE O VOLUTTUARIE
1. Qualora l' innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all' importanza dell' edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
2. Se l' utilizzazione separata non è possibile, l' innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l' ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
3. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell' innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell' opera.

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