Codice Civile art. 1092


DEFICIENZA DELL'ACQUA
1. La deficienza dell' acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
2. Tra diversi utenti la deficienza dell' acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall' ultimo utente.
3. Tuttavia l' autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, può modificare o limitare turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l' acqua è destinata.
4. Il concedente dell' acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell' acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall' autorità giudiziaria.

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