Codice Civile art. 1085


TEMPO D'ESERCIZIO DELLA SERVITU'
1. Il diritto alla presa d' acqua si esercita, per l' acqua estiva, dall' equinozio di primavera a quello d' autunno; per l' acqua iemale, dall' equinozio di autunno a quello di primavera.
2. La distribuzione d' acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.
3. L' uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l' uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1085"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti