L'erede possessore del bene indiviso ricadente nella comunione ereditaria è obbligato al rendiconto nei confronti dei contitolari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23539 del 10 novembre 2011)

L'erede che possiede un bene ereditario ricadente nella comunione incidentale ereditaria è gravato dell'obbligo, quale mandatario espresso o tacito degli altri partecipanti, di rendere loro il conto dei frutti di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, tenuto conto dell'obbligo del medesimo di corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Appare evidente che, a far tempo all'apertura della successione, ad una situazione di comproprietà del bene ereditario, facente capo a più eredi, non possa che seguire la pari spettanza dei frutti (civili o naturalei che siano) che il bene è in grado di produrre. In questo senso il godimento del bene che sia esclusivamente posseduto da uno soltanto dei coeredi non può che determinare l'insorgenza in capo a costui dell'obbligazione di rivalere gli altri in riferimento a tale situazione fattuale.

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