Cass. Pen. sez. II del 2015 numero 9229 (07/03/2016)



In merito al Trust ed al relativo sequestro preventivo finalizzato alla confisca: 1) la struttura: Il trust familiare è costituito dall’indagato con un semplice atto unilaterale non recettizio di natura gratuita a favore di stretti familiari, senza pertanto, una reale uscita del patrimonio dall’orbita di interesse del soggetto disponente; 2) l’effetto giuridico: il trust rientra fra i negozi fiduciari, così come l’interposizione reale in cui l’interposto – e cioè una terza persona – a seguito di un accordo fiduciario, amministra e gestisce i beni dell’indagato: l’analogia, mutatis mutandis, fra l’interposizione reale, per la quale è pacifica l’ammissibilità del sequestro dei beni amministrati dall’interposto, con l’effetto segregativo del trust, è evidente; 3) le conseguenza pratiche e fattuali: a seguito della costituzione del trust familiare, i beni dell’indagato restano comunque in ambito familiare, sicché, come già sopra segnalato, essi continuano a rimanere nella sua disponibilità da intendersi in senso lato, non potendo su di essa far velo l’effetto giuridico creato dallo stesso indagato, che si limita a spogliarsi del potere dispositivo sui beni. Si rammenti, infatti, che, da sempre (sia nei processi civili che nei procedimenti di sequestro penali), l’atto gratuito a favore dei congiunti – tanto più se effettuato in tempi sospetti – è considerato l’elemento indiziario più significativo e di per sé sufficiente a fare ritenere la simulazione dell’atto, così come, nessuno mette in dubbio che anche l’interposizione reale (ossia un negozio fiduciario così come lo è il trust), una volta provata, rientri fra i casi in cui è ammessa la confisca.

Pertanto: i beni del trust possono essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca anche se formalmente gestiti da una società fiduciaria. È infatti da valutare se l’imprenditore indagato per evasione fiscale fa parte o è in qualunque modo collegato alla compagine sociale.

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