Cass. Pen. sez. II del 1988 (17/03/1988)


La responsabilità civile del committente per il danno arrecato da un reato commesso dall'agente nell'esercizio delle sue incombenze è configurabile anche quando l'attività di questi si è svolta in modo autonomo ed in trasgressione degli ordini ricevuti. La predetta responsabilità viene meno soltanto nel caso in cui l'attività delittuosa abbia decampato completamente dall'ambito del rapporto fra l'agente ed il committente e non abbia mai avuto alcuna attinenza o connessione, neppure indirette, con le finalità in vista delle quali le mansioni erano state affidate dal committente stesso. (Fattispecie relativa a ritenuta responsabilità civile di un istituto di vigilanza per il fatto di una guardia giurata alle sue dipendenze che, nell'esercizio dei propri compiti, segnalava ad un complice le assenze degli occupanti delle ville affidate alla vigilanza dell'istituto e gli indicava l'ora in cui potevano commettersi i furti con tutta sicurezza).L'omessa specificazione dell'aumento di pena effettuato per la continuazione non importa nullità della sentenza, non essendo compresa tra i casi espressamente previsti dall'art. 475 c.p.p., nè a tali casi essendo analogicamente riferibile.Il provvedimento col quale il giudice dispone che le cose sequestrate vengano restituite, anche se contenuto in una sentenza, ha carattere amministrativo e non può, pertanto, formare oggetto d'impugnazione nè, tanto meno, costituire motivo d'impugnazione della sentenza nella quale è contenuto e della quale segue inevitabilmente le sorti. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, si era dedotto la nullità della sentenza per avere i giudici, malgrado vi fosse contrasto sulla proprietà del dipinto in sequestro, disposta la restituzione dello stesso al sedicente proprietario, mentre avrebbero dovuto rimettere gli atti al giudice civile per la risoluzione della relativa controversia).In tema di ricettazione assume rilievo determinante, per la configurazione del reato, l'acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa allo scopo di trarre da queste profitto. Pertanto, non risponde di ricettazione, ma di favoreggiamento reale il soggetto (nella specie titolare di officina meccanica) il quale si impegna, dietro compenso, ad apportare ad un autoveicolo di cui conosce la provenienza delittuosa, modifiche volte a contraffarne i segni distintivi, non derivando, nell'ambito del contratto di lavoro, un trasferimento del possesso in senso tecnico.Il presupposto del delitto di appropriazione indebita è costituito da un preesistente possesso della cosa altrui da parte dell'agente, cioè da una situazione di fatto che si concretizzi nell'esercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia che spettano giuridicamente al proprietario. Laddove, invece, sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all'agente alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa medesima, si versa nell'ipotesi di furto ed non in quella di appropriazione indebita. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza di furto, i giudici avevano rilevato che sulle cose sottratte - denaro ed autofurgone - l'autista non aveva un potere analogo a quello del proprietario, ma una detenzione nomine alieno resa ancor più precaria dall'indispensabile presenza a bordo dell'autofurgone, durante il trasporto, di due guardie giurate, che avevano il dovere professionale di non scendere mai dal mezzo e della cui presenza l'imputato medesimo si era liberato fraudolentemente).

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