Cass. civile del 2001 numero 4811 (02/04/2001)


L'operatività del precetto statuito dall'art. 18 della legge n. 47 del 1985, che prescrive, a pena di nullità, l'allegazione a tutti gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali o di scioglimento della comunione relativi a terreni del certificato di destinazione urbanistica non è condizionata dalla natura dello strumento urbanistico vigente nel Comune ove è ubicato il fondo, sia esso un piano regolatore generale o un piano di fabbricazione, stante l'identica finalità di detti strumenti (art.34 legge n. 1150 del 1942), volti a disciplinare lo sviluppo urbanistico del territorio comunale mediante regolamento dell'espansione edilizia, indicazione dei limiti delle zone destinate all'edificazione, dei tipi edilizi, ecc. Da tale regime consegue il carattere assoluto di tale nullità e, quindi, la rilevabilità d'ufficio e la deducibilità da chiunque vi abbia interesse.

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