Cass. civile del 2001 numero 15326 (04/12/2001)


E' incompatibile con la natura e con la struttura dell'atto pubblico la disposizione di cui all'art.4 della legge n. 18 del 1975 in tema di assistenza a persona non vedente nella partecipazione ad atti documentali, potendo riguardare l'intervento e la firma dei due ausiliari del cieco (previsti dal secondo comma della norma in parola) la sola scrittura privata; pertanto, la validità dell'atto pubblico va valutata con riferimento all'art. 51, n. 10, della legge notarile, il quale stabilisce che il requisito formale (previsto a pena di nullità) della sottoscrizione della parte può venir meno solo nel caso di impossibilità (e non, come nella specie, di difficoltà) a sottoscrivere.

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