Cass. civile del 1995 numero 6645 (13/06/1995)


La disposizione di cui all'art. 1335 Codice civile, che, nel prevedere la presunzione di conoscenza di una dichiarazione da parte del destinatario dal momento in cui essa giunge al suo indirizzo, fa salva la possibilità per il destinatario stesso di provare di essere stato, senza sua colpa, impossibilitá di averne notizia, non consente l'estensione al mittente della suddetta possibilità di prova della mancata conoscenza, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva in quanto pone un' eccezione rispetto alla regola della presunzione di conoscenza. Né tale disposizione lede il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, attesa la disomogeneità concessa al destinatario é infatti tesa ad assicurare, in ipotesi eccezionali nella quali la presunzione apparirebbe iniqua, il prevalere del principio della effettiva conoscenza, mentre accordare analoga facoltà all'autore della dichiarazione sarebbe soltanto in funzione di agevolargli la possibilità di revoca della stessa.

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