Cass. civile del 1995 numero 1040 (28/01/1995)


L'istituto della presupposizione introdotto in modo espresso ed in via generale nel nostro ordinamento dalla norma dell'art. 1467 Codice civile ricorre quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante il negozio (cosiddetta condizione non sviluppata o inespressa). L'indagine diretta all'individuazione di una presupposizione si esaurisce sul piano propriamente interpretativo del contratto e costituisce pertanto accertamento riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

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