Cass. civile del 1991 numero 3185 (23/03/1991)


Le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono pattuire una condizione sospensiva (o risolutiva) nell' interesse esclusivo di uno soltanto dei contraenti, il quale ha quindi la facoltà di rinunziarvi sia prima che dopo l' avveramento o il non avveramento di essa, senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà.

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