Cass. civile del 1990 numero 2322 (20/03/1990)


L'assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta, contemplata dall'art. 1891, Codice civile, integra un contratto a favore di terzi, nel quale l'assicurato non coincide con il contraente e si identifica nel proprietario della cosa, ovvero del soggetto che si trovi con essa in relazione tale da subire un pregiudizio patrimoniale diretto per effetto della sua perdita o deterioramento.Pertanto, l'assicurazione per perdite od avarie della merce trasportata, che venga stipulata dallo spedizioniere-vettore con patto di corresponsione dell'indennizzo in proprio esclusivo favore, esula dall'indicata ipotesi, e, traducendosi nella copertura degli effetti negativi che i suddetti eventi indirettamente provocano nel patrimonio dello stipulante in dipendenza della sua responsabilità contrattuale verso il proprietario o l'avente diritto alla riconsegna, é riconducibile nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile.

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