Cass. civile del 1986 numero 3898 (12/06/1986)


Qualora un comitato si trasformi in un ente munito di personalità giuridica, quale la fondazione, in forza di una vicenda evolutiva che deve ritenersi consentita in presenza di una volontá in tal senso manifestata all'atto della sua costituzione, l'organizzatore, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, é tenuto a fare quanto necessario, anche per quanto riguarda il regime di pubblicità immobiliare, a che il bene stesso, a suo tempo comprato in qualità di organo del comitato, risulti intestato alla fondazione ad esso subentrata. Tale obbligo, discendendo fiduciariamente dalla qualità di organizzatore-organo, non richiede l'atto scritto, e, in caso di inosservanza, comporta che il nuovo ente può conseguire il mutamento d'intestazione del bene mediante una pronuncia a norma dell'art. 2932 Codice civile, mentre non é in proposito di ostacolo che la fondazione non abbia ancora ottenuto l'autorizzazione governativa per l'acquisto, prescritta dall'art. 17 Codice civile, trattandosi di circostanza rilevante solo nel senso di condizionare l'efficacia di detta pronuncia al conseguimento dell'autorizzazione stessa.

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