Cass. civile del 1986 numero 2398 (07/04/1986)
Nell'ipotesi di preliminare di vendita di cosa altrui il promittente venditore deve procurare con il contratto definitivo, al promissario compratore, l'acquisto della proprietà della cosa libera da oneri e da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscano il libero godimento e che non siano stati dichiarati nel preliminare.Conseguentemente, quando la proprietà della cosa promessa in vendita sia gravata da diritti od oneri a favore di terzi, il promissario acquirente, che non abbia avuto conoscenza di essi, può agire in giudizio per la risoluzione del preliminare.