Cass. civile del 1985 numero 4106 (10/07/1985)
Affinché‚ un negozio possa essere considerato transattivo, é necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada su un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza e, dall'altro, che nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano reciproche concessioni, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza fra datum e retentum; l'accertamento della natura transattiva di un determinato negozio, compiuto dal giudice del merito nel rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale e sorretto da motivazione immune da vizi, si risolve in una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità.