Cass. civile del 1984 numero 6581 (15/12/1984)


Allorquando il promissario acquirente in un preliminare di compravendita di un immobile abbia sostituito a sè altro soggetto ( nella fattispecie: il proprio figlio ) nel contratto definitivo e fornito allo stesso i denaro per il pagamento del prezzo, si realizza una fattispecie nella quale va ravvisata la donazione indiretta dell' immobile e non quella diretta del denaro. Infatti, nel rapporto costituito con il preliminare, l' oggetto economico del futuro contratto definitivo costituisce una posizione giuridica attiva acquisita al patrimonio del promissario acquirente, con la conseguenza che l' atto con cui quest' ultimo dispone del proprio diritto potestativo alla conclusione della compravendita, unitamente alla corresponsione del denaro per il pagamento del prezzo, determina il trasferimento della disponibilitaà giuridica del bene.

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