Cass. civile del 1984 numero 2800 (08/05/1984)


La promessa di pagamento ha valore meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale ma non é idonea a costituire nuove obbligazioni, nemmeno nel senso di trasformare in debito giuridicamente vincolante per il promittente l'obbligazione naturale del terzo, avendo il solo effetto di invertire l'onere della prova, cioè di esonerare il destinatario della promessa dall'onere di provare l'esistenza di una causa debendi e di far carico della relativa prova contraria al promittente. Peraltro, nel caso di promessa titolata, con l'indicazione del fatto costitutivo dell'obbligazione, l'oggetto di siffatta prova é circoscritto alla inesistenza, inefficacia o estinzione del rapporto indicato e, pertanto, ove il titolo menzionato risulti privo di valore giuridico (nella specie, atto dispositivo mortis causa del coniuge del promittente, nullo per difetto di forma scritta), la prova a carico del promittente deve considerarsi soddisfatta, con conseguente esclusione del carattere vincolante della promessa di pagamento.

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