Cass. civile del 1981 numero 5076 (10/09/1981)


La disposizione dell'art. 2503 c. c., secondo la quale la fusione di due società può essere attuata solo dopo 3 mesi dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese (pubblicazione condizionata, nel caso di istituti di credito, al nullaosta della banca d'Italia), comporta che l'atto di fusione, se stipulato prima, è valido, ma la sua efficacia, estintiva delle società che si fondono è costitutiva della nuova società o, nel caso di fusione per incorporazione, soltanto estintiva della società incorporante, resta sospesa finché non sia decorso il termine fissato dalla legge; pertanto, nel caso in cui un istituto di credito, che, dopo aver intimato il licenziamento con preavviso ad un dipendente, abbia stipulato l'atto pubblico di sua incorporazione in altro istituto di credito prima del decorso del termine trimestrale suddetto, mantenga in servizio tale lavoratore nonostante la scadenza del preavviso, anteriore al decorso del termine di efficacia della fusione, si verifica l'inefficacia, per revoca consensuale, del licenziamento intimato, con la conseguente possibilità, al verificarsi della fusione per incorporazione, della continuazione del rapporto di lavoro con l'istituto incorporante.

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