Cass. civile del 1975 numero 265 (23/01/1975)


Il patto di prelazione non impegna il promittente a concludere il contratto (nella specie, vendita) ma solo a preferire caeteris paribus il promissario se si deciderà a compierlo. Il contegno cui il promittente é tenuto si sostanzia in una duplice obbligazione: l'una, avente contenuto positivo o di fare (denuntiatio), gli impone di comunicare all'altra parte il maturato proposito di addivenire al contratto secondo le condizioni (offertegli da terzi e comunque) da lui richieste, unitamente a un congruo termine entro il quale l'interpellato dovrà deliberare se, intendendo o no valersi dell'accordata preferenza, accetta o ripudia l'offerta; l'altra, avente contenuto negativo o di non fare (dovere di astensione), vieta al promittente di stipulare il contratto con soggetti diversi dal promissario senza averlo prima informato o, avendolo informato, senza attenderne la risposta nel termine all'uopo stabilito. Delle due obbligazioni, quella che assume effettiva rilevanza e il cui inadempimento può ledere il diritto del contraente preferito é soltanto la seconda (dovere di astensione), dal momento che il promittente, non libero di vendere ad altri, é libero però di non vendere a nessuno. Verificatosi l'inadempimento - che si ha allorché‚ il promittente, trascurando il promissario, addivenga al negozio con un terzo - non é dato al promissario il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ex art. 2932, Codice civile, giacché‚ il bene oggetto della pattuita prelazione non gli può essere né trasferito dal disponente, che l'ha ormai alienato, né restituito dal terzo acquirente, che non é soggetto a riscatto (previsto solo per le ipotesi di prelazioni reali, come ad es. quelle di cui agli art. 732 e 966, Codice civile).Il patto di prelazione non rientra nello schema del contratto preliminare, né può essere costruito come preliminare unilaterale sottoposto a condizione sospensiva potestativa consistente nel fatto che il promittente si determini al negozio: esso ha la struttura di un contratto puro, né preliminare né condizionato in senso tecnico, ma, al piú e latu sensu, preparatorio e prodromico rispetto al futuro atto dispositivo. Pertanto, il patto di prelazione non é suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932, Codice civile, e la sua violazione - consistente nel fatto del promittente che stipuli l'atto dispositivo con un terzo, anziché‚ con l'ignorato o trascurato promissario - espone il soggetto gravato (e inadempiente) alla responsabilità per danni ex art. 1173 e 1218, Codice civile nei confronti del soggetto favorito (e pretermesso).

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