Cass. civile del 1974 numero 4253 (13/12/1974)


L'arbitraggio consiste nel completamento ad opera di un terzo di un rapporto giuridico in via di formazione, mediante l'applicazione di attività sostitutiva di quella delle parti, a mezzo della quale l'arbitratore procede alla determinazione dell'elemento mancante, concorrendo al perfezionamento del contratto. Il mandato che le parti conferiscono all'arbitratore, di definire un elemento del rapporto che esse non hanno voluto o potuto determinare, deve riguardare un elemento del contratto senza il quale esso non sarebbe completo e non sarebbe, quindi, suscettibile di esecuzione. Non ricorre l'istituto dell'arbitraggio quando le parti abbiano determinato tutti gli elementi del negozio che intendono porre in essere, ed, in particolare, abbiano stabilito la prestazione e la controprestazione reciproche, per cui esso é suscettibile di esecuzione, stante la sua completezza. Se, poi, la prestazione e la controprestazione viene ricollegata all'avveramento di un evento futuro ed incerto, ciò non implica l'assenza di una previsione della prestazione, la quale, invece, risulta individuata dalle parti nei suoi tratti essenziali, ma soltanto che la sua esecuzione o entità resta subordinata al verificarsi dell'evento futuro.

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