Cass. civile del 1971 numero 495 (27/02/1971)


La disposizione dell'art. 41, Codice civile (secondo cui, se il Comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte) non significa che di dette obbligazioni rispondano, prima del riconoscimento giuridico, i singoli componenti, e, dopo, il Comitato, che questo, cioè, ottenuta la personalità, si trovi automaticamente esposto alle obbligazioni assunte dai promotori (e sostituisca o ne liberi costoro), ma significa che, se e fin quando il Comitato non sia eretto in persona giuridica, la responsabilità per le obbligazioni in tal periodo contratte grava e continua a gravare sui componenti, mentre poi le obbligazioni assunte dalla persona giuridica gravano su questa e soltanto su questa.(Applicazione del principio é stata fatta, nella specie, in tema di obbligazioni assunte dal commissario governativo per la costituzione di un consorzio di bonifica e riguardanti una spesa, quale quella per il noleggio di automezzi, inerente e limitata alla fase della formazione del consorzio).

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